Art. 7.

      1. Il credito dello Stato per i profitti politici illegittimi ha privilegio generale su tutti i beni mobili e immobili del debitore.
      2. Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti politici illegittimi, l'esperimento d'asta è unico e il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva di accertamento. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione, il valore dei singoli cespiti è fissato dall'ufficio tecnico erariale.
      3. Riuscito infruttuoso l'esperimento d'asta di cui al comma 2, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.